Cass. civile, sez. I del 2008 numero 3934 (18/02/2008)


Il previgente art. 155 c.c., nel testo in vigente sino all'entrata in vigore della L. n. 54/2006, e il vigente art. 155 quater c.c., in tema di separazione, come l' art. 6 della L. n. 898/1970, subordinano l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi. In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva ad un solo coniuge, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.

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