Cass. civile, sez. I del 1992 numero 4362 (09/04/1992)


L'ambiente in senso giuridico costituisce un insieme che, pur comprendente vari beni o valori - quali la flora, la fauna, il suolo, le acque ecc. - si distingue ontologicamente da questi e si identifica in una realtà, priva di consistenza materiale, ma espressiva di un autonomo valore collettivo costituente, come tale, specifico oggetto di tutela da parte dell'ordinamento, con la l. 8 luglio 1986 n. 349, rispetto ad illeciti, la cui idoneità lesiva va valutata con specifico riguardo a siffatto valore ed indipendentemente dalla particolare incidenza verificatasi su una o più delle dette singole componenti, secondo un concetto di pregiudizio che, sebbene riconducibile a quello di danno patrimoniale, si caratterizza, tuttavia per una più ampia eccezione, dovendosi avere riguardo - per la sua identificazione - non tanto alla mera differenza tra il saldo attivo del danneggiato (nella specie, il parco nazionale d'Abruzzo, che lamentava il taglio abusivo di piante) prima e dopo l'evento lesivo, a determinare in concreto una diminuzione dei valori e delle utilità economiche di cui il danneggiato può disporre, svincolata da una concezione aritmetico-contabile.

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