Cass. civile, sez. I del 1990 numero 420 (24/01/1990)


Sono impugnabili anche dal singolo socio, secondo la disciplina temporale desumibile dagli art. 2377 e 2379 c. c., le delibere del consiglio di amministrazione lesive di una sua posizione di diritto soggettivo (nella specie la corte ha ritenuto riconducibile alla ipotesi di nullità per illiceità dell'oggetto causata da contrarietà a norme imperative la deliberazione consiliare che, in pregiudizio del diritto acquisito, in forza di prioritaria prenotazione, dal socio ammesso alla impugnazione, abbia dato luogo ad assegnazione di alloggi a favore di altri soci.I limiti soggettivi all'impugnazione delle delibere, posti dalla normativa in materia di società (art. 2391 cod. civ.), riguardano esclusivamente l'ipotesi che le delibere adottate contrastino con l'interesse sociale, mentre deve ammettersi l'impugnazione del singolo socio quando si sia in presenza di atti del consiglio d'amministrazione vincolati (ossia non discrezionali) e direttamente lesivi del diritto del socio stesso. L'impugnazione del socio - anche nel caso di società cooperative (art. 2516 cod. civ.) va proposta nel termine previsto in generale dall'art. 2377 cod. civ., a meno che si tratti di deliberazioni inesistenti ovvero nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto, nel qual caso trova applicazione il successivo art. 2379, che richiama altre disposizioni dello stesso codice (artt. 1421, 1422, 1423), e così il principio della imprescrittibilità di tale impugnazione. La deliberazione di una società cooperativa edilizia - tanto se presa dall'assemblea nell'esercizio dei suoi poteri, quanto se adottata, per delega statutaria, dal consiglio di amministrazione - che, in pregiudizio del diritto acquisito dal socio in forza di prioritaria prenotazione e nel concorso delle condizioni previste dalla legge o dallo statuto, dia luogo ad assegnazione di alloggi a favore di altri soci è riconducibile all'ipotesi di nullità per illiceità dell'oggetto, per contrarietà a norme imperative, atteso che la disciplina corporativistica è improntata, con carattere non derogabile di essenzialità ed imperatività, al rispetto dello scopo mutualistico (art. 2511 cod. civ., art. 9/a del decreto legge c.p.s. 14 dicembre 1947, n. 1577, nonchè r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, e successive mod.) e del principio del concorso paritario dei soci al conseguimento degli alloggi in base a condizioni predeterminate in via generale dalla legge e dallo statuto. Pertanto, l'impugnazione di tale deliberazione da parte del socio pretermesso non è soggetta al termine previsto dall'art. 2377 cod. civ. bensì a norma dell'art. 2379 cod. civ. (applicabile in forza del rinvio dell'art. 2516 cod. civ.) e' imprescrittibile.

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