Legittimazione attiva del socio in ordine all'impugnazione delle deliberazioni consiliari



L'ultimo periodo del IV comma dell'art. 2388 cod.civ. , dispone che possono essere impugnate dai soci le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti. A tal fine rimanda, in quanto compatibili, alla disciplina prevista dagli artt. 2377 e 2378 cod.civ.. Il legislatore della riforma ha quindi accolto l'orientamento della Suprema Corte che riteneva fossero impugnabili esclusivamente le delibere direttamente lesive dei diritti dei soci, riconducendo tuttavia tutte le ipotesi di invalidità in commento, alla disciplina della annullabilità, operando un esplicito rinvio all'art. 2377 cod.civ.. Il problema si pone circa l'individuazione delle deliberazioni che possono ritenersi lesive dei diritti dei soci, identificate, da parte degli interpreti, nelle seguenti nota1:

  • illecita esclusione del socio in mora nel versamento delle somme di denaro conferite;
  • rifiuto di annotare un soggetto legittimato nel libro soci;
  • diniego del placet nel caso in cui lo statuto sottoponga a gradimento la cessione di azioni o in caso di emissione di azioni con prestazioni accessorie;
  • lesione del diritto di opzione;
  • illegittima deliberazione del consiglio di amministrazione di una cooperativa di lavoro, di inviare al lavoro un socio anziché un altro;
  • illegittima deliberazione del consiglio di una cooperativa con la quale sono assegnati gli appartamenti destinati soci;
  • illegittima deliberazione di un consiglio di una cooperativa riguardante contributi richiesti ai soci per ottenere determinate prestazioni dell'ente;

ed a seguito della riforma nella:

  • determinazione del rapporto di cambio dannosa per il socio, decisa dall'organo amministrativo in ipotesi di fusione di società interamente posseduta o posseduta al 90%;
  • illegittima limitazione o esclusione del diritto di opzione riconosciuto ai soci, in ipotesi di aumento di capitale delegato al consiglio di amministrazione ai sensi dell'art.2443 cod.civ. nota2. Si badi alla peculiarità della citata disposizione, il cui ultimo comma, introdotto per effetto del D.Lgs. 224 del 2010, prescrive che l'operatività dell'aumento sia differita di trenta giorni rispetto all'iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione, a meno che non risulti il consenso di tutti i soci.

Elemento comune a tutte le ipotesi sopra enunciate è costituito dal pregiudizio arrecato al socio da una deliberazione consiliare e dall'impossibilità che la sua tutela possa essere efficacemente demandata ad un organo societario.

In tutti i casi in cui è consentito ai soci di impugnare la delibera del consiglio di amministrazione, per effetto dell'espresso rinvio operato della norma in commento, saranno applicabili le regole previste dall'art. 2377 cod.civ. . In particolare, potranno proporre impugnazione i soci che possiedano tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il 5% nelle altre, prevedendo, in caso di percentuali inferiori a tali soglie, esclusivamente l'azione per il risarcimento del danno. Appare logico però che il riferimento al diritto di voto non opera per le delibere consiliari nelle quali, ovviamente, il socio non vota.

Altrettanto applicabili, inoltre, dovrebbero essere le condizioni previste dal citato art. 2377 cod.civ., in presenza delle quali è esclusa la possibilità di impugnare la deliberazione. Si tratta delle seguenti ipotesi:

  • partecipazione all'assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea a norma degli artt. 2368 e 2369 cod.civ.;
  • invalidità dei singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta;
  • incompletezza o inesattezza del verbale, salvo che impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione.

Si ricorda infine che il legislatore della riforma del 2003 non ha esteso l'applicazione del citato art.2377 cod.civ. alle impugnazioni di deliberazioni consiliari promosse da amministratori o sindaci.

Note

nota1

Caliaro, Invalidità della delibera del consiglio di amministrazione di società di capitali, nota a Cass. Civ. Sez. I, 420/90, in Nuova giur. Civ. 1990, p.147.
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nota2

Balp-Ventoruzzo, Esclusione del diritto di opzione nelle società con azioni quotate nei limiti del 10% del capitale e determinazione del prezzo di emissione, in Riv. Soc., 2004, pp.795 e ss.
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