Cass. civile, sez. I del 1988 numero 1257 (05/02/1988)


Il debitore ceduto può opporre al cessionario solo le eccezioni opponibili al cedente. Tali eccezioni sono sia quelle dirette contro la validità dell' originario rapporto (nullità - annullabilità), sia quelle dirette a far valere l' estinzione del credito (pagamento - prescrizione). Al contrario, non può il debitore ceduto opporre al cessionario le eccezioni che attengono al rapporto di cessione, perché il debitore è rimasto ad essa estraneo e tale rapporto non incide in alcun modo sull' obbligo di adempiere.

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