Cass. civile, sez. I del 1987 numero 5815 (03/07/1987)


Tra le clausole vessatorie non possono essere annoverate le rinunce, le quali non rientrano tra le condizioni che stabiliscono limitazioni di responsabilità a favore di chi le abbia predisposte né tra quelle che prevedono a carico dell' altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni o restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto.

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