Cass. civile, sez. I del 1987 numero 4223 (07/05/1987)


Nel caso di sconto bancario, mediante girata di cambiale tratta, il girante ed il traente del titolo si pongono nella qualità di debitori solidali della banca girataria, e, pertanto, il comportamento di questa, consistente nell' esigere il pagamento nei confronti del traente, non può di per sé integrare una novazione od espromissione con effetti liberatori nei riguardi del girante.

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