Cass. civile, sez. I del 1987 numero 1382 (09/02/1987)


Nella controversia promossa dal venditore nei confronti del compratore, per sentire accertare la simulazione assoluta della compravendita di immobile, qualora, a seguito del fallimento del compratore, il giudizio venga riassunto nei confronti del curatore, il curatore medesimo, a difesa degli interessi dei creditori, può invocare l' inopponibilità della simulazione, a norma dell' art. 1416, primo comma, cod. civ., salvo che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2915, secondo comma, e 2652, n. 4, cod. civ. (applicabili anche nella situazione contemplata dal citato art. 1416 cod. civ.), la domanda risulti trascritta in data anteriore alla dichiarazione del fallimento. Peraltro, ove ricorra quest' ultima ipotesi, con conseguente opponibilità della simulazione al curatore, l' accoglimento della domanda stessa postula la prova dell' accordo simulatorio, anteriore o coevo al contratto, da fornirsi mediante atto scritto di data certa anteriore alla dichiarazione del fallimento, a norma dell' art. 2704 cod. civ.

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