Cass. civile, sez. Unite del 2017 numero 21622 (19/09/2017)




Deve essere considerata legittima e pertanto valida la clausola di proroga della giurisdizione inserita nelle condizioni generali di un contratto stipulato a distanza tra due aziende, a mezzo di comunicazioni avvenute tramite e-mail. Infatti, laddove la clausola di proroga della giurisdizione, ex art. 23 del Regolamento CE, 22 dicembre 2000, n. 44/2001/CE, sia contenuta in condizioni generali di contratto disponibili mediante accesso ad un sito internet, si è in presenza di una comunicazione elettronica che permette di registrare durevolmente tale clausola, ai sensi di detta disposizione, allorché consenta di stampare e di salvare il testo delle condizioni prima della conclusione del contratto.

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