Cass. civile, sez. Unite del 2010 numero 9523 (22/04/2010)




Il diritto di riscatto previsto dall'art. 39 l. n. 392 del 1978, deve essere esercitato dall'avente diritto alla prelazione nei confronti di tutti gli acquirenti comproprietari del bene (compreso il coniuge in comunione legale dei beni che lo abbia acquistato ai sensi dell'art. 177 c.c., lett. a), i quali sono litisconsorti necessari nella relativa controversia.
Qualora il diritto di riscatto venga esercitato in via giudiziaria e l'azione sia proposta tempestivamente (entro il termine di sei mesi dalla trascrizione dell'atto, stabilito dal citato art. 39), solo contro uno o alcuni degli acquirenti, il consolidamento dell'acquisto è impedito nei confronti di tutti, a condizione che la nullità dell'originaria domanda (dovuta, appunto, alla mancata notificazione a tutti i litisconsorti) sia sanata dall'integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti necessarie inizialmente pretermesse, ivi compreso il coniuge.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. Unite del 2010 numero 9523 (22/04/2010)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti