Cass. civile, sez. Lavoro del 1997 numero 2847 (01/04/1997)


Per ritenere sussistente, secondo l' art. 1335 cod. civ. la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, della dichiarazione a questo diretta, occorre la prova, il cui onere incombe al dichiarante, che la dichiarazione sia pervenuta all' indirizzo del destinatario, e tale momento, nel caso in cui la dichiarazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l' assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l' ufficio postale, e non già con il momento in cui la lettera sia arrivata al recapito in cui non fu consegnata. (Nella specie la S.C. - con riferimento all' art. 93 C.C.N.L. 23 maggio 1991 per il settore edile che prevede l' obbligo per il lavoratore assente per malattia di trasmettere entro tre giorni al datore di lavoro il relativo certificato medico e la sanzione del licenziamento in tronco in caso di assenza ingiustificata protrattasi per tre giorni - ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto giustificato il licenziamento in un' ipotesi in cui il certificato medico trasmesso dal lavoratore era stato ricevuto dal datore di lavoro oltre il termine suddetto).

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