Cass. civile, sez. Lavoro del 1996 numero 8470 (25/09/1996)


Nel caso in cui il datore di lavoro, revocato illegittimamente un bando di concorso, ne approvi un altro non riportante un requisito prima previsto (nella specie, l' iscrizione per un certo numero di anni nell' albo professionale degli avvocati e procuratori legali) e, espletato il relativo concorso, a seguito della rinuncia del vincitore, assuma per la copertura del posto - avvalendosi di una facoltà discrezionale prevista in ambedue i bandi - il secondo classificato, non fornito del requisito previsto dal primo bando, il terzo classificato, già iscrittosi al primo concorso prima della revoca del relativo bando e provvisto del requisito in questione, ha titolo, in relazione alla illegittima revoca, al risarcimento del danno - equitativamente liquidabile -, consistente nella perdita di una "chance", essendo probabile ma non sicuro che lo svolgimento del concorso secondo le condizioni di cui al primo bando avrebbe condotto - in base anche all' esercizio della menzionata facoltà discrezionale del datore di lavoro - alla sua assunzione.

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