Cass. civile, sez. Lavoro del 1991 numero 10814 (14/10/1991)


Il fatto illecito colposo di uno dei soci di una società di fatto, commesso nell'ambito attività di essa e per il raggiungimento dei suoi scopi, costituisce illecito della società stessa ed impegna solidalmente ed illimitatamente i suoi soci, ad eccezione del caso in cui, trattandosi di atto posto in essere con volontà dolosamente diretta alla lesione dell’altrui diritto, la responsabilità del socio operatore sia personale e non tocchi, quindi, gli altri soci.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. Lavoro del 1991 numero 10814 (14/10/1991)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti