Cass. civile, sez. Lavoro del 1987 numero 6991 (21/08/1987)


La norma dell' art. 1199 cod. civ., sull' obbligo del creditore che riceve il pagamento di rilasciare quietanza al debitore che ne faccia richiesta, è derogabile, sicché il debitore, come può astenersi dal chiedere quietanza di un pagamento effettuato, così può impegnarsi a non chiederne in relazione a pagamenti ancora da effettuare. Va, pertanto, negata l' illegittimità di una disposizione di accordo sindacale che escluda, per la predisposizione di garanzie ritenute equivalenti dalle parti, il rilascio di quietanze, restando peraltro la vincolatività di tale accordo limitata, trattandosi di impegni connessi all' esercizio di un diritto individuale, ai lavoratori che abbiano sottoscritto l' accordo o che abbiano conferito alle organizzazioni sindacali uno specifico mandato con rappresentanza o che, successivamente alla stipulazione dell' accordo, vi abbiano prestato acquiescenza o l' abbiano ratificato, anche con comportamenti concludenti.

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