Cass. civile, sez. Lavoro del 1984 numero 481 (19/01/1984)


Fuori dei casi previsti dagli artt. 2110 e 2111 cod. civ., che non esauriscono le ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro, l'impossibilità parziale della prestazione del lavoratore è disciplinata dall'art. 1464 cod. civ., con la conseguenza che, a fronte della temporanea impossibilità della prestazione lavorativa, il datore di lavoro - in mancanza di un apprezzabile interesse all'adempimento parziale - ha la facoltà di recedere dal contratto, restando peraltro escluso, ove il rapporto non sia risolto, l'obbligo del pagamento della retribuzione in difetto della controprestazione del lavoratore.

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