Cass. civile, sez. Lavoro del 1983 numero 945 (04/02/1983)


L'esercizio del diritto di sciopero cessa di essere legittimo allorché‚ per le sue modalità di attuazione, la sospensione totale o parziale della prestazione lavorativa determini o renda possibili e prevedibili lesioni di altri diritti - personali, di proprietà o di iniziativa economica - ugualmente assistiti da specifica garanzia costituzionale, il che si impone anche con riferimento a manifestazioni collaterali - quali i cortei interni - a tale sospensione, le quali, se possono configurarsi come altrettante facoltà in cui si articola quel diritto o altri utilmente esercitabili, così da comportare una obbligazione negativa o un pati del datore di lavoro, devono nondimeno esercitarsi secondo forme e modalità che non incidono su detta garanzia e non legittimano, in caso di ostacolo ad esse frapposto dalla controparte, il ricorso ad arbitrarie forme di autotutela, ma semplicemente il ricorso alla tutela giurisdizionale, restando demandato all'accertamento del giudice di merito l'individuazione di tutte le modalità dei comportamenti osservati da una parte e dall'altra concretamente, ai fini del giudizio sulla loro legittimità, senza che possa farsi luogo a valutazioni astratte di compatibilità, indipendentemente dall'effettiva attuazione dei comportamenti stessi. (Nella specie, secondo tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano ritenuto antisindacale la chiusura di taluni ingressi secondari di uno stabilimento, perchè‚ asseritamente impeditiva di cosiddetti cortei interni attuati durante uno sciopero, senza adeguatamente indagare circa le modalità di esecuzione di tale manifestazione, anche con riferimento ad esperienze pregresse, e delle correlative misure difensive poste in essere dall'azienda).

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