Cass. civile, sez. Lavoro del 1978 numero 6073 (18/12/1978)


Nei rapporti interni fra i singoli condomini le spese comuni vanno ripartite tra di loro, ai sensi dell'art. 1123 cod. civ. ed in base alle norme del regolamento condominiale; mentre, nei confronti dei terzi, i condomini sono responsabili solidalmente per le obbligazioni contratte dal condominio nel comune interesse, in base all'art. 1294 cod. civ. che sancisce il principio della solidarietà fra condebitori, se dalla legge o dal titolo non risulti diversamente. Pertanto, i condomini sono solidalmente obbligati per i contributi assicurativi relativi al rapporto di lavoro del portiere dello stabile condominiale, trattandosi di una spesa attinente ad un servizio svolto nell'interesse comune di tutti i condomini.

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