Cass. Civile, sez. III del 2026 numero 1860 (09/03/2026)



È nulla la procura speciale alle liti rilasciata all’estero e autenticata da un avvocato italiano, stante il limite territoriale del potere di autentica del difensore italiano chiaramente sancito dall’art. 12 L. 31 maggio 1995, n. 218; la procura alle liti rilasciata all’estero deve necessariamente essere autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede. Non ricorre l’errore scusabile ex art. 37 c.p.a. qualora il conferimento di valida procura all’estero (davanti a notaio o altro pubblico ufficiale abilitato) fosse agevolmente praticabile e la disciplina dei poteri certificativi del difensore, come interpretata dalla giurisprudenza, risulti univoca.

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