Cass. Civile, sez. III del 2025 numero 6281 (09/03/2025)



Le ipoteche inerenti ai contratti di mutuo fondiario disciplinati dall’art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 7 del 1976 sono soggette al termine ventennale previsto dall’art. 2847 cod.civ. per la rinnovazione della garanzia, in assenza della quale si produce la cessazione automatica degli effetti dell’iscrizione, a tutela della sicurezza della circolazione dei beni e dell’affidamento dei terzi; decorso tale termine, non vi è obbligo per il Conservatore di eseguire la rinnovazione d’ufficio dell’iscrizione, né può essere configurata una sua responsabilità per omissione per il caso in cui non proceda in tal senso, avendo l’art. 27 della l. n. 175 del 1991 abrogato il citato d.P.R. n. 7 del 1976 e disposto l’ultrattività della pregressa disciplina del rinnovo d’ufficio delle garanzie ipotecarie limitatamente al caso in cui queste accedano a contratti stipulati prima dell’applicabilità della riforma.

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