Cass. Civile, sez. III del 2025 numero 25324 (16/09/2025)
Ove oggetto di cessione sia un credito eventuale e futuro, la venuta ad esistenza dello stesso, che segna il momento in cui si produce l’effetto traslativo, integra un requisito di efficacia della cessione, la cui prova incombe sul creditore cessionario, trattandosi di fatto costitutivo della sua pretesa.