Cass. civile, sez. III del 2021 numero 15599 (04/06/2021)



L’obbligo di accertamento della identità delle parti, incombente sul notaio ai sensi dell’art. 49 della legge professionale, va interpretato nel senso che, nell’attestare detta identità, il professionista, in assenza di conoscenza personale delle parti, deve trovarsi in uno stato soggettivo di certezza conseguibile in base ai criteri di diligenza, prudenza e perizia e sulla base di qualsiasi elemento astrattamente idoneo a formare tale convincimento anche di natura presuntiva, non potendo a tale scopo ritenersi sufficiente l’acquisizione della carta d’identità. In questa prospettiva l’identificazione della parte, fondata, oltre che sull’esame della carte d’identità (o di altro documento equipollente), anche sul confronto della corrispondenza dei dati identificativi della persona con quelli riportati nella documentazione approntata dalla banca ai fini dell’istruttoria del mutuo, consente di ritenere adempiuto l’obbligo professionale, mentre è contrario a buona fede o correttezza il comportamento della banca che, dopo aver predisposto la documentazione per la stipula del mutuo comprensiva anche dei dati del mutuatario, si dolga dell’erronea identificazione compiuta dal notaio sulla base dell’apparente regolarità della carta d’identità.

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