Cass. civile, sez. III del 2020 numero 4686 (21/02/2020)




In materia di contratto d'opera intellettuale, il rimedio contrattuale della eccezione di inadempimento è legittimamente esperibile dal professionista nel caso in cui il cliente non abbia assolto l'obbligo di anticipare le spese occorrenti per il compimento dell'opera ex art. 2234 c.c., purché la sospensione della prestazione avvenga secondo buona fede, cioè non sia attuata in modo tale da determinare al cliente un pregiudizio irreparabile, dovendo a tal fine aversi riguardo alla tempestività della contestazione dell'inadempimento dal professionista al cliente, idonea a consentire a quest'ultimo di assumere le iniziative opportune per salvaguardare l'interesse o la utilità perseguita con l'attuazione del contratto.
La circostanza consistente nell’avvenuta iscrizione ipotecaria a vantaggio di un credito, conferisce a quest’ultimo, così garantito, una qualità specifica (misurabile sul piano della più sicura o agevole realizzabilità della pretesa connessa alla situazione soggettiva sostanziale), di per sé suscettibile d’essere valutata in termini economici, con la conseguenza che l’inadempimento consistito nella mancata assicurazione di detta specifica qualità del credito (contrattualmente promessa) non potrà sottrarsi, sul piano delle valutazione delle conseguenze dannose concretamente provocate, all’eventuale determinazione (necessariamente equitativa) della sua entità.

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