Cass. civile, sez. III del 2019 numero 9798 (09/04/2019)




In tema di revocatoria ordinaria il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell’“eventus damni”, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore tale da determinare l’insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l’atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore. Non rilevano, al contrario, le successive vicende patrimoniali del debitore non collegate direttamente all’atto di disposizione.
L'accordo raggiunto in sede di modifica delle condizioni già fissate nell'ambito del procedimento di separazione personale dei due coniugi, intervenuto successivamente alla costituzione del fondo patrimoniale, non è in grado di mutarne la natura gratuita e la sua qualificazione come di atto in danno delle ragioni del creditore compiuto all’origine da uno dei due coniugi, con tutto quanto ne discende in punto di assoggettabilità all'azione revocatoria.

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