Cass. civile, sez. III del 2017 numero 25503 (13/12/2016)
Il contratto di locazione non registrato è nullo ai sensi dell'art. 1, comma 346, L. n. 311/2004. Ne deriva che la prestazione compiuta in esecuzione d'un contratto nullo costituisce un indebito oggettivo, regolato dall'art. 2033 c.c., e non dall'art. 1458 c.c. e quindi l'eventuale irripetibilità di quella prestazione potrà attribuire al solvens, ricorrendone i presupposti, il diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., od al pagamento dell'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..