Cass. civile, sez. III del 2017 numero 23955 (12/10/2017)




L'esibizione in giudizio dell'atto di matrimonio recante l'annotazione della costituzione del fondo patrimoniale non è condizione sostanziale di opponibilità dell'atto ai terzi richiesta dall'art. 162 c.c., ma costituisce necessario adempimento dell'onere processuale della prova in giudizio.

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