Cass. civile, sez. III del 2017 numero 14618 (13/06/2017)




Deve escludersi la responsabilità del notaio in quanto ufficiale rogante della compravendita laddove l’immobile si rivela privo dell’abitabilità dovendosi ritenere che il dovere di consiglio relativamente alle scelte tecnico-giuridiche proprie della professione intellettuale, è certamente rilevante ma non al punto di poter ipotizzare che il notaio si sostituisca ad un tecnico con competenze ingegneristiche per valutare autonomamente se l’immobile sia o meno abitabile ed escludersi che la giurisprudenza e la dottrina abbiano posto al notaio l’obbligo di doversi far carico dell’accertamento di veridicità di una qualità del bene non incidente sulla relativa commerciabilità.

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