Cass. civile, sez. III del 2015 numero 25732 (22/12/2015)




In tema di vendita con riserva di proprietà, l’art. 1526 c.c., applicabile alla fattispecie negoziale del leasing traslativo prevede che nel caso in cui la risoluzione avvenga per l’inadempimento del compratore, debba essere riconosciuto al venditore – tenuto a restituire le rate riscosse – il diritto all’equo compenso per l’uso della cosa comprensivo della remunerazione del godimento del bene, del deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e del logoramento per l’uso, oltre al risarcimento del danno, eventualmente derivante da un deterioramento anormale della cosa. Ne consegue che il diritto all’equo compenso e quello al risarcimento del danno costituiscono autonome pretese, le quali, se esercitate nel corso del giudizio, necessitano di autonoma e tempestiva domanda.

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