Cass. civile, sez. III del 2014 numero 888 (17/01/2014)




In tema di leasing traslativo le clausole contrattuali che attribuiscano alla società concedente il diritto di recuperare, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento ed in più la proprietà e il possesso dell'immobile, attribuiscono alla società stessa vantaggi maggiori di quelli che essa aveva il diritto di attendersi dalla regolare esecuzione del contratto, venendo a configurare gli estremi della penale manifestamente eccessiva rispetto all'interesse del creditore all'adempimento, di cui all'articolo 1384 c.c..

Al fine di evitare clausole penali che attribuiscano al concedente vantaggi eccessivi, occorre che sia specificamente attribuito all'utilizzatore - una volta restituito l'intero importo del finanziamento - il diritto di recuperare proprietà e disponibilità del bene oggetto del leasing, in termini prestabiliti e precisi (non mere e generiche facoltà, indeterminate nei tempi e nei modi e rimesse alla discrezione altrui); oppure il diritto di imputare il valore dell'immobile alla somma dovuta in restituzione delle rate a scadere, ove così le parti così preferiscano: sempre che le relative decisioni e scelte siano concordate e non rimesse all'arbitrio dell'una o dell'altra di esse.

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