Cass. civile, sez. III del 2014 numero 12267 (30/05/2014)



L'art. 2 della l. n. 203/1982, secondo il quale la durata dei contratti “in corso” alla data di entrata in vigore della legge decorre da tale ultima data, va interpretato nel senso che esso si applica indistintamente a tutti i contratti ancora non scaduti, a prescindere dal fatto che la durata fosse prevista in un contratto stipulato con l'assistenza delle associazioni sindacali di categoria ai sensi dell'art. 23 della l. n. 11/1971.

In tema di contratti agrari, l'indirizzo produttivo da considerare ai fini del computo della capacità lavorativa dell'avente diritto alla prelazione e della sua famiglia, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 590/1965, è quello, compatibile con la vocazione naturale del fondo, concretamente praticato al momento dell'esercizio del diritto, o praticabile anche in futuro, da parte del prelazionante e non di terzi, ivi compresi i potenziali acquirenti.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 2014 numero 12267 (30/05/2014)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti