Cass. civile, sez. III del 2013 numero 21714 (23/09/2013)



La disciplina di cui all'art. 2495 c. c. (nel testo introdotto dall'art. 4 del d.lgs. n. 6/2003) non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, sicché l'inizio e la fine di detta qualità sono subordinati all'effettivo svolgimento o al reale venir meno dell'attività imprenditoriale e non alla formalità della cancellazione dal registro delle imprese, che resta, pertanto, priva di effetti sulla legittimazione e capacità processuale del titolare dell'impresa individuale.

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