Cass. civile, sez. III del 2013 numero 1025 (17/01/2013)




Il risarcimento del danno non patrimoniale sotto il profilo del pregiudizio morale può essere accordato ad un coniuge per la morte dell’altro anche se vi sia tra la parti uno stato di separazione personale, purché si accerti che l’altrui fatto illecito (nella specie il sinistro stradale causa del decesso) abbia provocato nel coniuge superstite quel dolore e quelle sofferenze morali che solitamente si accompagnano alla morte di una persona più o meno cara. La separazione, infatti, in sé e per sé non è di ostacolo al riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale. È, tuttavia, necessario dimostrare che, nonostante la separazione, sussista ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso, con la conseguenza che l’evento morte ha determinato un pregiudizio in capo al superstite. Anche se non vi è più un progetto di vita in comune, il precedente rapporto coniugale, nonché la permanenza di un vincolo affettivo – ad esempio individuato nella presenza di un figlio in comune e nel breve lasso di tempo intercorso dalla frattura della vita coniugale - legittimano la richiesta di risarcimento. Relativamente al ‘’quantum’’ del risarcimento, legittima risulta una riduzione della liquidazione rispetto all’eventuale sinistro in costanza di matrimonio.

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