Cass. civile, sez. III del 2012 numero 12466 (19/07/2012)




Non cade in comunione legale l'immobile che, promesso in vendita a persona coniugata in regime di comunione legale, sia coattivamente trasferito ex art. 2932 c.c., a causa dell'inadempimento del promittente venditore, al promissario acquirente, con sentenza passata in giudicato dopo che tra quest'ultimo ed il coniuge era stata pronunciata la separazione.

L’esistenza di un provvedimento di assegnazione non è elemento che possa incidere sulla pignorabilità del bene. Infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della l. n. 898/1970 (nel testo sostituito dall'art. 11 della l. n. 74/1987), applicabile anche in tema di separazione personale, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione, ovvero, ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto, anche oltre i nove anni.

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