Cass. civile, sez. III del 2010 numero 23264 (18/11/2010)



A norma dell’art. 1901, comma III, c.c., in caso di mancato pagamento del premio assicurativo, fatte salve le assicurazioni sulla vita, il contratto è risolto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione. In tal caso - ovvero qualora il contratto vada risolto - l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso ed al rimborso delle spese.
Più precisamente il periodo per il quale l’assicuratore può esigere il pagamento è solo quello che sarebbe stato coperto dalla garanzia assicurativa, se il premio o la rata di premio non assolti fossero stati pagati e pertanto, ove il contratto abbia durata annuale ed il pagamento del premio sia stato suddiviso in periodi più brevi (trimestrali, semestrali, ecc), il periodo in corso relativamente al quale è dovuto il pagamento, nonostante l’avvenuta risoluzione del contratto, è quello trimestrale o semestrale, coperto dalla singola rata.

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