Cass. civile, sez. III del 2010 numero 18673 (13/08/2010)




Ove sia stata proposta al tribunale in sede ordinaria una domanda di divisione ereditaria relativa a bene immobile e il convenuto condividente svolga in via riconvenzionale una domanda di accertamento dell’esistenza sul bene da dividere di un pregresso rapporto agrario con il de cuius, la rimessione di questa domanda alla competenza della sezione specializzata agraria, non giustifica la sospensione automatica e immediata ai sensi dell’art. 295 c.p.c. del giudizio sulla domanda di divisione, con conseguente illegittimità del provvedimento ove adottato, poiché un problema di pregiudizialità dell’accertamento del rapporto agrario si pone soltanto con riferimento al momento in cui dovessero essere adottate eventuali disposizioni conseguenti all’accertamento del modo della divisione, le quali comportassero l’estromissione del condividente asseritamente affittuario dal lotto di cui in ipotesi egli non sia destinato a divenire assegnatario.

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