Cass. civile, sez. III del 2003 numero 8399 (27/05/2003)
Poiché all'interno delle società di persone la soggettività giuridica riveste una funzione unicamente strumentale, volta a consentire alla pluralità di soci una unitarietà delle forme d'azione, deve considerarsi regolarmente instaurato il contraddittorio tutte le volte in cui, indipendentemente dalla formale citazione a mezzo del rappresentante, risultino personalmente convenuti in giudizio tutti i soci, facendo poi stato la pronuncia emessa nei confronti di questi anche nei riguardi della società.