Cass. civile, sez. III del 2003 numero 18229 (28/11/2003)


Ricorre la figura del leasing di godimento, pattuito con funzione di finanziamento, rispetto a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto e dietro canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell'uso dei beni stessi. Si ha invece leasing traslativo allorchè la pattuizione si riferisca a beni atti a conservare a quella scadenza un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione e dietro canoni che scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto. L'accertamento della volontà delle parti trasfusa nelle clausole contrattuali in ordine al tipo di negozio posto in essere rientra nei poteri del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità, se non per violazione dei criteri ermeneutici, ovvero per vizio di motivazione.Ai contratti non espressamente disciplinati dal codice civile (contratti atipici o innominati) possono legittimamente applicarsi, oltre alle norme generali in materia di contratti, anche le norme regolatrici dei contratti nominati, quante volte il concreto atteggiarsi del rapporto, quale risultante dagli interessi coinvolti, faccia emergere situazioni analoghe a quelle disciplinate dalla seconda serie di norme (principio affermato dalla S.C. con riferimento ad una vicenda di locazione finanziaria traslativa cui è stata ritenuta applicabile la norma (art. 1526 cod. civ.) che disciplina la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà e, conseguentemente, inapplicabile il regime di cui all'art. 1458, comma primo seconda ipotesi cod. civ.).La legge n. 259 del 1993 - che ha dato esecuzione in Italia alla convenzione UNIDROIT sul leasing finanziario internazionale, stipulata ad Ottawa il 28 maggio 1988 - opera esclusivamente nei rapporti internazionali e limitatamente al "leasing" finanziario relativo a beni mobili, e non nei rapporti interni.

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