Cass. civile, sez. III del 2001 numero 6023 (24/04/2001)


La liquidazione del danno alla salute, attesa la natura non patrimoniale di tale tipo di danno e la difficoltà di una sua esatta determinazione, può essere effettuata dal giudice solo con valutazione equitativa e deve rispondere all'obiettivo della integralità del risarcimento; a tal fine, il giudice può ricorrere a criteri predeterminati e standardizzati, come quello che assume a parametro il valore medio del punto di invalidità calcolato sulla media dei precedenti giudiziari, purché ciò attui in modo flessibile, tenendo conto della specificità della concreta situazione, la quale richiama una esigenza di personalizzazione e di adeguamento del valore medio del punto al caso specifico, tale attività rappresentando la condizione per un effettivo, e perciò motivato, esercizio del potere di valutazione equitativa in relazione al complesso di attitudini sviluppate o prevedibili, di cui la menomazione dell'integrità psicofisica priverà in futuro la persona. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato con rinvio, riscontrandovi violazione di legge e difetto di motivazione, la sentenza impugnata, la quale si era limitata nella sostanza ad applicare, mediante una operazione aritmetica, il valore medio del punto di invalidità, senza procedere ad un adeguamento di tale risultato al caso concreto, e senza tener conto del pregiudizio arrecato alle specifiche attitudini di vita del danneggiato).Il danno alla vita di relazione, che si concretizza nella impossibilità o nella difficoltà, per chi abbia subito menomazioni fisiche, di reintegrarsi nei rapporti sociali e di mantenerli ad un livello normale, è una componente del danno biologico e non di quello patrimoniale.L'individuazione del rapporto di causalità tra evento e l'ultimo fattore di una serie causale non esclude la rilevanza di quelli anteriori, che abbiano avuto come effetto di determinare la situazione su cui il successivo è venuto ad innestarsi, il limite alla configurazione del rapporto di causalità tra antecedente ed evento essendo rappresentato solo dalla idoneità della causa successiva ad essere valutata, per la sua eccezionalità rispetto al decorso causale innescato dal fattore remoto, come causa sufficiente ed unica del danno. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha riconosciuto immune da censure la valutazione, contenuta nella sentenza impugnata, di sussistenza del nesso di causalità tra l'evento epatite da trasfusioni e un incidente stradale nel quale le lesioni prodotte avevano richiesto di eseguire sull'infortunato un intervento chirurgico, nel quale si era fatto ricorso alle trasfusioni).Il conducente di un'autovettura che per imprudenza abbia provocato un incidente stradale è responsabile anche dell'insorgere dell'epatite C, derivante da una trasfusione effettuata con sangue infetto. Infatti, l'individuazione del rapporto di causalità tra evento e l'ultimo fattore di una serie causale non esclude la rilevanza di quelli anteriori, che abbiano avuto come effetto di determinare la situazione su cui il successivo è venuto ad innestarsi; al contrario, il limite alla configurazione del rapporto di causalità tra antecedente ed evento è rappresentato solo dalla idoneità della causa successiva ad essere valutata - per la sua eccezionalità rispetto al decorso causale innescato dal fattore remoto - come causa sufficiente ed unica del danno.L'individuazione del rapporto di causalità tra evento e l'ultimo fattore di una serie causale non esclude la rilevanza di quelli anteriori, che abbiano avuto come effetto di determinare la situazione su cui il successivo è venuto ad innestarsi, il limite alla configurazione del rapporto di causalità tra antecedente ed evento essendo rappresentato solo dalla idoneità della causa successiva ad essere valutata, per la sua eccezionalità rispetto al decorso causale innescato dal fattore remoto, come causa sufficiente ed unica del danno. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha riconosciuto immune da censure la valutazione, contenuta nella sentenza impugnata, di sussistenza del nesso di causalità tra l'evento epatite da trasfusioni e un incidente stradale nel quale le lesioni prodotte avevano richiesto di eseguire sull'infortunato un intervento chirurgico, nel quale si era fatto ricorso alle trasfusioni).

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