Cass. civile, sez. III del 2000 numero 7181 (30/05/2000)


Spetta al giudice del merito stabilire, con congrua e adeguata motivazione, se al rapporto tra scommettitore sulle corse dei cavalli, denominate "Tris", e ricevitore delle scommesse si applica la clausola - di natura contrattuale, da ritenere accettata nel rapporto con l'UNIRE ai sensi dell'art. 2 del regolamento - secondo la quale (art. 24), in caso di mancato riversamento, da parte del ricevitore, delle predette scommesse ai centri UNIRE entro l'orario stabilito, gli scommettitori non conseguono la somma vinta, ma soltanto il rimborso delle somme giocate, e se pertanto tale clausola limita la responsabilità del ricevitore, per i danni dipendenti dal suo inadempimento o ritardo, e provocati allo scommettitore, al caso in cui nel suo comportamento è ravvisabile il dolo o la colpa grave, con la conseguenza che il ricevitore può liberarsi dalla responsabilità se dimostra invece l'esistenza soltanto della colpa lieve.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 2000 numero 7181 (30/05/2000)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti