Cass. civile, sez. III del 2000 numero 1859 (18/02/2000)


L'art. 2051 c.c. non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, bensì ad un effettivo potere fisico che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri. Custode, pertanto, è il soggetto che di fatto controlli le modalità di uso e conservazione della cosa e ne abbia pertanto il governo. Nel contratto di trasporto l'effettivo potere fisico ed il connesso obbligo di vigilanza passano al vettore dal momento in cui gli viene consegnata la cosa, sicché lo stesso è responsabile a norma dell'art. 2051 c.c. dei danni che la cosa produce fino alla riconsegna. Il furto di moduli di assegni, durante il trasporto, si inserisce in una serie causale che trae origine da attività riferibile all'istituto bancario ove lo stesso non impartisca al vettore idonee istruzioni per garantire la sicurezza del trasporto. D'altra parte non essendo possibile secondo la nostra legislazione l'ammortamento del titolo di credito in bianco incombe all'istituto bancario l'obbligo di dare al furto una pubblicità diretta alla generalità dei possibili prenditori da eseguirsi con i moderni sistemi di pubblicità e contenente almeno l'indicazione dei numeri di serie e dell'intestazione dei moduli rubati. Per cui nel caso di mancata adozione di dette cautele l'istituto bancario risponde ex art. 2043 c.c. per il danno provocato dall'illegittimo uso dei moduli di assegno trafugati.

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