Cass. civile, sez. III del 2000 numero 12501 (21/09/2000)


Nel procedimento di responsabilità civile promosso per il risarcimento dei danni cagionati dall'allievo minorenne ad un compagno nel corso di una lezione, possono essere convenuti in giudizio sia i genitori dell'autore del danno, a titolo di "culpa in educando" ex art. 2048 comma 1 c.c., sia il Ministero della pubblica istruzione per il fatto dannoso del dipendente responsabile a titolo di "culpa in vigilando". È esclusa la legittimazione passiva degli insegnanti statali ex art. 61 l. 11 luglio 1980 n. 312. I convenuti rispondono in via solidale ex art. 2055 c.c. del fatto illecito del minore di talché, accertata la responsabilità dei genitori, si prescinde dall'eventuale responsabilità dell'insegnante (e quindi del Ministero p.i.), che rileva esclusivamente nei rapporti interni, ai fini dell'azione di regresso.L'opera di educazione dei genitori deve essere finalizzata a far acquisire ai figli una maturità anche nelle attività ludiche. I genitori non sono comunque liberati dalla presunzione di "culpa" di cui all'art. 2048 c.c., allorquando dimostrano di aver impartito al minore un'adeguata educazione essendo altresì, necessario che gli stessi abbiano vigilato sul grado di assimilazione degli insegnamenti da parte del figlio e sui risultati raggiunti.La responsabilità del genitore ("ex" art. 2048, comma 1, c.c.) e quella del precettore ("ex" art. 2048, comma 2, c.c.) - per il fatto commesso da un minore capace di intendere e volere mentre è affidato a persona idonea a vigilarlo e controllarlo - non sono tra loro alternative, giacché l'affidamento del minore alla custodia di terzi solleva il genitore dalla presunzione di colpa "in vigilando" (dal momento che dell'adeguatezza della vigilanza esercitata sul minore risponde il precettore cui lo stesso è affidato), ma non anche da quella di colpa "in educando", rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore in un momento in cui lo stesso si trovava soggetto alla vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenirne comportamenti illeciti.

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