Cass. civile, sez. III del 1999 numero 13956 (13/12/1999)
Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato (art. 826 comma 2 c.c.), la l. 11 febbraio 1992 n. 157 affida alle regioni i poteri di gestione, tutela e controllo di essa. Ne consegue che la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 c.c. dei danni cagionati da un animale selvatico ai veicoli in circolazione.