Cass. civile, sez. III del 1998 numero 884 (29/01/1998)


La dichiarazione di un condebitore di voler profittare della transazione intervenuta tra altro condebitore solidale e il creditore (art. 1304 cod. civ.), è un diritto potestativo che non ammette equipollenti - e perciò non può esser sostituita dalla rinuncia del creditore ad eccepirne la mancanza - ma può esser manifestata, senza termini di decadenza e requisiti di forma, anche in corso di giudizio.Il condebitore solidale, sia "ex contractu", sia ex delicto, che paga al creditore una somma maggiore rispetto alla parte incombentegli (art. 1299 e 2055 c.c.), ha diritto di regresso anche se non ha corrisposto l'intero, perché la ratio delle norme è il depauperamento del suo patrimonio oltre il dovuto e il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori.

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