Cass. civile, sez. III del 1998 numero 5484 (04/06/1998)


La presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad impedire l'evento dannoso ivi compreso il rispetto delle più avanzate tecniche note ed anche solo astrattamente possibili all'epoca del fatto dannoso. Il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra l'attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive.In caso di danno provocato dallo scoppio di una bombola di gas e nell'ipotesi in cui non si fornisca la prova della causa dello scoppio, possono operare cumulativamente la presunzione di responsabilità a carico del produttore - distributore, quale esercente attività pericolosa (art. 2050 c.c.), e quella a carico dell'utente, quale custode (art. 2051 c.c.), essendo la prima prospettabile anche quando, a seguito della consegna, la bombola sia passata nella disponibilità dell'utente.

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