Cass. civile, sez. III del 1997 numero 5639 (24/06/1997)


La clausola negoziale che imponga, alle parti, l' adozione di forme convenzionali espresse per la conclusione, ovvero per la successiva modificazione, del contratto da esse stipulato non può ritenersi automaticamente estesa, in via analogica, a tutte le ulteriori vicende contrattuali in essa non specificamente contemplate (fattispecie in cui una clausola apposta ad un contratto cinematografico imponeva, per la ipotesi di modificazioni apportate, successivamente, al medesimo, la adozione di particolari forme, ed il giudice di appello aveva, ciononostante, ritenuto di poter pronunciare lo scioglimento di tale contratto per mutuo consenso, desunto da univoci comportamenti concludenti delle parti. La S.C., in applicazione del suindicato principio di diritto, ha confermato la decisione di merito).La clausola negoziale che imponga, alle parti, l' adozione di forme convenzionali espresse per la conclusione, ovvero per la successiva modificazione, del contratto da esse stipulato non può ritenersi automaticamente estesa, in via analogica, a tutte le ulteriori vicende contrattuali in essa non specificamente contemplate (fattispecie in cui una clausola apposta ad un contratto cinematografico imponeva, per la ipotesi di modificazioni apportate, successivamente, al medesimo, la adozione di particolari forme, ed il giudice di appello aveva, ciononostante, ritenuto di poter pronunciare lo scioglimento di tale contratto per mutuo consenso, desunto da univoci comportamenti concludenti delle parti. La S.C., in applicazione del suindicato principio di diritto, ha confermato la decisione di merito).

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