Cass. civile, sez. III del 1997 numero 259 (13/01/1997)


La promessa di pagamento, anche se titolata, non ha natura confessoria, poiché non contiene una dichiarazione di scienza, ma una dichiarazione di volontà intesa a impegnare il promittente all' adempimento della prestazione oggetto della promessa, ma questo non esclude - pur nella distinzione concettuale delle due figure negoziali - che nello stesso documento siano contenute una promessa di pagamento (o la ricognizione di un debito) e la confessione, proveniente dal promittente, di fatti a lui sfavorevoli e pertinenti al rapporto fondamentale (nella fattispecie, concreta la questione della identificazione della promessa di pagamento e della confessione si è posta, nel contesto di rapporti nascenti da un contratto di factoring, in relazione alla dichiarazione di accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto, che aveva sottoscritto dei moduli di notificazione della cessione, recanti l' indicazione di avvenuta regolare esecuzione delle forniture di cui alle fatture in essi menzionate).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 1997 numero 259 (13/01/1997)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti