Cass. civile, sez. III del 1997 numero 1873 (03/03/1997)


In materia di sinistri stradali, il danneggiato che abbia transatto con l' assicuratore del danneggiante circa la misura del risarcimento, non può chiedere al responsabile del danno, se questi dichiari di volersi avvalere della transazione ai sensi dell' art. 1304 cod. civ., il pagamento, nei limiti del massimale, della differenza fra la misura del pregiudizio effettivamente subito e la minore somma transattivamente determinata, dal momento che il danneggiante con la dichiarazione di approfittamento, rende efficace nei propri confronti l' accordo transattivo al quale è rimasto estraneo, restando quindi obbligato verso il danneggiato solo per la parte eccedente il rischio assicurato, senza che al fine di affermare la sua responsabilità anche per la parte non eccedente tale rischio possa aver rilievo la clausola dell' accordo transattivo nella quale il danneggiato si riservi il diritto di agire per il recupero integrale del danno, non potendo tale clausola essere interpretata in modo da avere effetti contrastanti con il diritto del danneggiante, che abbia reso la dichiarazione di approfittamento, all' integrale garanzia assicurativa, entro i limiti del massimale.

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