Cass. civile, sez. III del 1997 numero 13131 (30/12/1997)


I rincipi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. sono stati codificati dal legislatore come "regulae iuris" di carattere generale con esclusivo riferimento ai rapporti precontrattuali ed all' interpretazione ed esecuzione del negozio, e non anche con riguardo al contenuto del negozio medesimo, nel senso che (eccezion fatta per l' eventualità che la violazione di detti doveri si trovi ad integrare anche una delle specifiche ipotesi previste in tema di nullità o annullabilità dei contratti) i contraenti possono comporre i loro contrapposti interessi concordando del tutto liberamente il predetto contenuto negoziale, senza poi potere, proprio in ragione di tale libertà, invocare, a stipulazione avvenuta, l' asserita contrarietà di una o più delle clausole convenute ai doveri in questione (salvo che nei casi esplicitamente previsti dal legislatore).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 1997 numero 13131 (30/12/1997)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti