Cass. civile, sez. III del 1996 numero 5007 (30/05/1996)


La responsabilità indiretta dell'appaltante ex art. 2049 c.c. per i danni subiti da terzi nell'esecuzione del contratto di appalto, è configurabile quando il committente abbia affidato i lavori ad un'impresa assolutamente inidonea, ovvero quando l'appaltatore abbia agito quale nudus minister del committente medesimo, attuandone specifiche direttive.Nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera (come nei casi di appalto del servizio di manutenzione, continuativo e periodico di cose), non viene meno, per il detentore dell'immobile stesso che continui ad esercitare siffatto potere, il dovere di custodia e quindi nemmeno la correlativa responsabilità ex art. 2051 c.c..

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