Cass. civile, sez. III del 1996 numero 3888 (26/04/1996)


In tema di responsabilità del precettore per i danni subiti dall'allievo nel tempo in cui è a lui affidato, il direttore didattico, per la sua attività meramente amministrativa di organizzazione e di controllo dei maestri, deve considerarsi non un precettore, bensì un organo interno dell'amministrazione della scuola pubblica primaria. Conseguentemente, deve essere esclusa la responsabilità ex art. 2048 c.c. per l'infortunio occorso ad un allievo, del direttore di una colonia, non essendo questi tenuto per i suoi compiti meramente amministrativi alla vigilanza sugli alunni, affidata a maestri assistenti.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 1996 numero 3888 (26/04/1996)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti