Cass. civile, sez. III del 1996 numero 3666 (18/04/1996)


L' effetto interruttivo della prescrizione della domanda giudiziale ha carattere permanente, ai sensi del comma secondo dell' art. 2945 cod. civ., protraendosi fino al passaggio in giudicato della decisione che definisce il giudizio, senza che abbia rilevanza un' eventuale sentenza che dichiari la nullità degli atti processuali od anche dello stesso atto introduttivo.

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